
Le dimissioni del sindaco sono sempre un brutto colpo per la cittadinanza. Improvvisamente infatti viene a mancare la guida politica cittadina, con tutto ciò che ne consegue. In questo articolo andremo ad analizzare l’eventualità in cui un sindaco si dovesse dimettere, da distinguere dal caso di commissariamento del Comune o di scioglimento per infiltrazioni mafiose. Le dimissioni volontarie possono invece arrivare per motivi personali o perché viene meno la fiducia della giunta comunale.
Dimissioni del sindaco: cosa prevede la legge
La legge che disciplina la procedura da seguire in caso di dimissioni del sindaco è l’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali (o TUEL). Tale articolo fa riferimento non solo alle dimissioni volontarie, ma anche ai casi di impedimento permanente ad espletare il proprio incarico (per esempio malattia o morte del sindaco), rimozione o decadenza. La rimozione del sindaco avviene in caso di grave violazione della legge, atti contrari alla Costituzione o per motivi di ordine pubblico; la decadenza avviene in caso di incompatibilità tra due cariche o per mancata partecipazione ai lavori del consiglio.
Rimanendo sul discorso dimissioni, va specificato che il sindaco ha tempo 20 giorni per ritirarle. In queste tre settimane circa può effettuare soltanto attività di ordinaria amministrazione. Trascorso questo lasso di tempo le dimissioni diventano effettive ed irrevocabili. Il suo posto non può essere preso dal vicesindaco in quanto questa possibilità è prevista esclusivamente in caso di assenza temporanea. In caso di dimissioni definitive, trascorsi i 20 giorni, decade l’intero consiglio comunale e viene nominato un commissario, nominato dal Prefetto. Cessano tutte le cariche effettive, compresi gli incarichi a contratto e gli uffici di supporto.
I poteri del commissario prefettizio
Il commissario che sostituisce temporaneamente il sindaco ha il compito di ultimare l’iter di scioglimento del consiglio comunale entro 90 giorni. Durante questo lasso di tempo prende in carico tutte le attività ordinarie, riunendo nelle sue mani i poteri del sindaco, del consiglio e della giunta. Il consiglio si dichiara definitivamente sciolto solo a seguito del decreto del Presidente della Repubblica. Il commissario resta in carica fino all’espletamento delle nuove elezioni amministrative.
In caso di situazioni eccezionali e urgenti è possibile nominare un commissario straordinario che le gestisca, in concomitanza con una Commissione Straordinaria. La commissione deve presentare un piano per far fronte all’emergenza, la quale può prevedere anche la realizzazione di opere pubbliche nuove, o l’attuazione di progetti già approvati.
Ogni Comune può stilare un proprio statuto che si va ad aggiungere alle indicazioni di legge. In questo statuto possono essere date ulteriori direttive in caso di dimissioni del sindaco come per esempio la possibilità della Giunta di respingerle con una votazione o altri cavilli simili.