Risarcimento vacanze rovinate: cosa prevede la legge

di Onofrio Marco Mancini
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risarcimento vacanze rovinate

Avete atteso tutto l’anno le agognate vacanze e poi, una volta giunti finalmente sul posto, qualcosa ve le rovina. La settimana di mare tanto attesa, il week-end nel cottage in montagna, i giorni prenotati in un casolare in collina, rovinati dalla noncuranza del gestore dell’esercizio commerciale adesso possono essere risarciti. Lo ha ribadito recentemente il tribunale di Napoli che in una sentenza ha obbligato il gestore di un villaggio vacanze a risarcire l’intero costo del pacchetto acquistato da un turista in quanto il suo soggiorno è stato rovinato dalla presenza costante di insetti che non gli permettevano di rilassarsi sulla spiaggia.

Cosa prevede la legge in merito al risarcimento vacanze rovinate

Il cosiddetto risarcimento vacanze rovinate deriva dal fatto che una vacanza, in quanto tale, è concepita come un periodo di relax per il quale i cittadini sono disposti a pagare pacchetti all inclusive anche piuttosto costosi. Secondo la legge però i responsabili del loro relax sono proprio coloro che i soldi li intascano. Pertanto, quando il periodo di vacanza si trasforma in un periodo di stress o turbamento psicologico, i gestori dei villaggi non hanno più il diritto di incassare tali pagamenti. Il primo a pronunciarsi in merito è stato un giudice della Corte di Giustizia Europea nel lontano 2002, mentre la prima sentenza in Italia risale al 2008.

Nel 2011 gli operatori hanno aderito al Codice del Turismo. Tra le altre norme, esso chiarisce le cause che comportano lo status di vacanza rovinata e definisce il danno da corrispondere al villeggiante che equivale al periodo di vacanza di cui non può più godere. Nella maggior parte dei casi il gestore del villaggio o della struttura è tenuto a risarcire il costo della vacanza stessa, ma in alcuni casi è possibile anche corrispondere danni morali o esistenziali.

I casi in cui è possibile ottenere un risarcimento vacanze rovinate

È possibile richiedere un risarcimento per la vacanza rovinata nel caso in cui risulti che il gestore del villaggio vacanze o della struttura ospitante sia inadempiente, causando così forte stress nel vacanziere, in caso di:

  • Perdita del bagaglio (se è perso durante il viaggio, in questo caso a pagare è la compagnia di trasporti) che è considerato di particolare gravità in caso di viaggio di nozze;
  • Bagaglio danneggiato;
  • Struttura non corrispondente a quella pubblicizzata (per esempio albergo fatiscente);
  • Struttura non disponibile (ad es. per ristrutturazione): in questo caso l’albergatore è tenuto a trasferire gratuitamente il villeggiante in una struttura di pari livello o superiore e che fornisca gli stessi servizi, in caso contrario è tenuto a pagare il risarcimento;
  • Mancata partenza dell’aereo che si aggrava nei periodi di festa;
  • Presenza di insetti dovuti a condizioni igieniche non idonee (ma il turista è tenuto a fornire delle prove);
  • Il condizionatore non funziona e fa molto caldo;
  • Infortuni dovuti a qualche tipo di inadempienza della struttura.

Non sono risarcibili invece danni da causa di forza maggiore o non prevedibili come per esempio un uragano. Il danno economico è immediatamente calcolabile (il costo dell’intero pacchetto vacanze), mentre quello esistenziale o morale è più complesso da quantificare. Di fatto consiste nel peggioramento dello stato psicofisico del villeggiante che, anziché un periodo di relax, si ritrova a vivere un periodo di stress che peggiora la sua situazione al momento del rientro alla vita quotidiana. Sarà il giudice a stabilire se il turista avrà così diritto al risarcimento vacanze rovinate per danni morali e in quale entità.

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